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LA CORRETTA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA PER OMAGGI



Se ricevo da un fornitore una fattura per omaggi/regali priva di importi e con la dicitura "sconto merce", come posso registrare questa fattura? Se non è registrabile, va comunque conservata tra le fatture dei fornitori?

La fattura non va indicata nei fornitori per l'anno in corso. Gli sconti-merce consistono infatti nel riconoscimento (gratuito) al cliente di quantitá aggiuntive di un bene, normalmente oggetto di produzione o di commercio da parte del fornitore, in relazione a determinate operazioni di compravendita.
In base all'articolo 15, comma 1, numero 2 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972, il "valore normale" dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono è escluso dalla base imponibile Iva.
L'esclusione è subordinata al soddisfacimento di due condizioni:
  • la cessione dei beni in oggetto deve essere stata prevista dalle originarie condizioni contrattuali, ossia nello stesso contratto di vendita dei beni o servizi cui si riferiscono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

  • l'aliquota applicabile ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, derivando da una specifica operazione commerciale, sono escluse dall'imponibile Iva, a differenza delle cessioni gratuite, soggette ad imposta secondo la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, numero 4) del Dpr 633/1972.
    L'erogazione dei premi non ha, infatti, natura di liberalitá, in quanto il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono viene in pratica incluso nel prezzo dei prodotti cui lo sconto o l'abbuono si riferiscono. È per questa ragione che i suddetti premi restano estranei alla disciplina delle cessioni gratuite di beni, di cui all'articolo 2, comma 2, numero 4) del Dpr 633 citato. Lo sconto in natura, presupponendo che, a monte, sia ceduto un bene, deve essere necessariamente parziale; se, invece esso rappresenta il totale del prezzo di vendita, si verifica una cessione gratuita, imponibile a Iva.
Se i beni in oggetto di cessione sono stati utilizzati dal cedente-assegnatario, trova applicazione il regime del margine di cui agli articoli 36 e seguenti del Dl 41 del 23 febbraio 1995, convertito dalla legge 85 del 23 marzo 1995, posto che l'acquisizione del bene, costituendo operazione esclusa dal campo Iva, è assimilabile all'acquisto da privati consumatori. In assenza di un prezzo di acquisto, il margine è costituito dall'intero prezzo di cessione, mentre l'imposta applicata risulta indetraibile per il cessionario, ai sensi dell'articolo 38 del Dl 41/1995.



Tratto da un articolo di "L'ESPERTO RISPONDE" del 9 luglio 2012

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