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Camera italiana dell'acconciatura


PROFESSIONE ACCONCIATORE 2013

PROFESSIONE ACCONCIATORE, ad opera di CAMERA ITALIANA dell'ACCONCIATURA, è una guida all'attività di Acconciatore, arrivata ormai alla sua quarta edizione. La proposta parte dalla considerazione che l'acocnciatore oggi non debba essere solo un eccellente stilista ma anche un imprenditore completo e preparato, al quale - per questa ragione - puó essere utile uno strumento come questo da consultare. PROFESSIONE ACCONCIATORE analizza con attenzione le normative attuali in tema di sicurezza degli ambienti e di tutela della salute dei lavoratori, gli aspetti igienico-sanitari, i rischi specifici connessi alle attività svolte nei saloni di acconciatura e gli aspetti riguardanti la specifica conoscenza e la corretta utilizzazione dei singoli prodotti cosmetici che sono per l'acconciatore veri e propri strumenti di lavoro. Ulteriori informazioni di carattere locale potranno essere richieste da ogni acconciatore presso le sedi delle associazioni di categoria presenti in tutti i capoluoghi di provincia italiani.
Parte Prima: attività di acconciatore
1. Disciplina dell'attività professionale di acconciatore

1.1 Premessa
La legge 17 agosto 2005, n. 174, recante la "Disciplina dell'attività di acconciatore", costituisce il risultato di un lungo e contrastato dibattito in sede parlamentare avviatosi negli anni '80, riconoscendo la dimensione di crescita professionale che gli operatori del settore hanno saputo sviluppare con competenza e responsabilità nei confronti della clientela. Tale disciplina, sul piano giuridico e costituzionale, assume un significato emblematico in quanto rappresenta il primo esempio organico di disciplina dei principi fondamentali di un'attività professionale di categoria, rientrante nel settore dei servizi, in conformità alle disposizioni previste dalla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), con esplicito riguardo alle attribuzioni di potestà legislative allo Stato ed alle Regioni nonchè alle funzioni proprie degli Enti locali.

1.2 Principi fondamentali
La legge n. 174/05, all'art. 1, in conformità all'art. 117, terzo comma, della Costituzione – concernente la legislazione concorrente in materia di "professioni" per la quale viene riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali – riconduce l'attività professionale di acconciatore alla sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione ed è finalizzata a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza, per gli aspetti inerenti l'esercizio di tale attività, nonchè ad assicurare "l'omogeneità dei requisiti professionali" e "la parità di condizioni di accesso delle imprese al mercato", in funzione, altresí, della "tutela dei consumatori". In sostanza il provvedimento, nel definire i princípi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore, stabilisce un complesso di disposizioni che si riconducono al dettato costituzionale introdotto dalla revisione della Parte II della Costituzione la quale ha assicurando condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio delle attività economiche in forma imprenditoriale sull'intero territorio nazionale, nel pieno rispetto dei princípi generali di libertà di stabilimento. Occorre evidenziare, in via specifica, come la disciplina abbia espressamente previsto che lo svolgimento dell'attività di acconciatore viene effettuato in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, escludendo categoricamente ogni eventuale ipotesi di esercizio di tale attività in altre forme autonome (art. 1, comma 3, ed art. 2, comma 1).

1.3 Definizione dell'attività di acconciatore e figura unica
La definizione dell'attività (art. 2), piuttosto che indicare le varie tipologie di trattamenti e servizi, che precedentemente erano riportati in modo disordinato in alcune istruzioni amministrative del Ministero dell'Industria, risalenti agli anni '50 e '60, e nella regolamentazione comunale, oltre che in alcune disposizioni regionali, risulta organica ed innovativa: in base ad essa "l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario". Tale definizione risulta di grande rilievo e significato in quanto tende ad ampliare la sfera operativa del parrucchiere recependo l'esigenza di un reale innalzamento della sua stessa funzione professionale, ed oltre a prevedere i trattamenti e servizi mirati all'aspetto estetico del capello, comprende espressamente trattamenti "tricologici complementari" volti al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni fisiologiche del capello – come i trattamenti per la prevenzione della caduta dei capelli, per il loro mantenimento, nonchè per il recupero della loro migliore vitalità – che, attraverso tale via, hanno l'effetto di ridare bellezza, lucentezza e morbidezza al capello: in sostanza i trattamenti "tricologici complementari" "non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario" che restano di esclusiva pertinenza della dermatologia-tricologica, ma hanno la finalità mediata di concorrere al trattamento estetico del capello. Nell'ottica della norma possono pertanto essere superati i contrasti di interpretazione concernenti la cosiddetta "tricologia estetica", che avevano anche portato a situazioni di contenzioso rispetto al settore sanitario della dermatologia, determinando una situazione di grave incertezza nella sfera operativa della Categoria. Inoltre la nuova definizione introduce e sancisce la figura unica dell'acconciatore che supera la precedente distinzione fra le figure di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, che avevano generato incertezze e contenzioso sotto diversi aspetti legati ai requisiti professionali, alla titolarità delle autorizzazioni comunali ed all'insediamento delle imprese.

1.4 Abilitazione professionale
L'art. 3 della legge introduce e sancisce l'obbligo di conseguire l'"abilitazione professionale", previo superamento di apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l'attività di acconciatore. L'itinerario formativo prevede appositi corsi di qualificazione e specializzazione professionale, nonchè periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura, valorizzando le esperienze professionali svolte in azienda e riconoscendo, in tale ottica, il ruolo didattico proprio delle imprese qualificate del settore. Tali itinerari prevedono due soluzioni alternative:
a) svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) effettuazione di un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (che puó essere frequentato anche contemporaneamente ad un rapporto di lavoro); il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legislazione vigente e secondo la durata prevista dal contratto nazionale di categoria. La norma consente ai soggetti interessati di svolgere i relativi periodi di inserimento lavorativo in un arco temporale piuttosto ampio (periodo di un anno nell'arco di due anni per la lettera a), e di tre anni nell'arco di cinque anni per la lettera b) in modo da lasciare aperta la possibilità di cumulare periodi lavorativi anche discontinui, offrendo maggiori opportunità di avviamento al lavoro compatibilmente con le condizioni locali del mercato del lavoro e dell'occupazione. Altresí, tale norma ammette la possibilità di partecipare ai corsi di formazione anche ai soggetti già impegnati sul piano lavorativo (quindi: "in pendenza di un rapporto di lavoro"), in modo da offrire agli interessati maggiori opportunità di conseguire la qualificazione professionale. Per esigenze sistematiche, la norma definisce il periodo di inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura come svolgimento di attività lavorativa qualificata da riferire alla contrattazione collettiva come parametro per l'identificazione delle mansioni e del monte ore dell'attività lavorativa svolta. In tal senso la norma appare essenziale al fine di dare coerenza, complessivamente, a tutta la griglia delle condizioni d'accesso alla qualificazione professionale prevista dalla nuova disciplina. Tale definizione è mirata ad assicurare che l'esperienza lavorativa svolta consenta l'acquisizione di una reale competenza professionale, escludendo lo svolgimento di mansioni semplici o meramente esecutive. La norma individua altresí le categorie di soggetti che possono svolgere l'attività lavorativa qualificata facendo riferimento, oltre alla figura del dipendente, anche alle figure del titolare dell'impresa o del socio partecipante al lavoro, del dipendente, del familiare coadiuvante, nonchè del collaboratore coordinato e continuativo (figura più correttamente riconducibile a quella del collaboratore a programma o a progetto di cui alla disciplina vigente ai sensi degli articoli 61 e ss. del Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276). Tutti i soggetti indicati, attraverso lo svolgimento di tale attività lavorativa qualificata, consistente comunque in una collaborazione tecnica continuativa svolta mediante un affiancamento sistematico ad un soggetto con la qualità di responsabile tecnico, hanno cosí la possibilità di far valere l'esperienza maturata e di inserirsi nei due percorsi formativi previsti dalla legge al fine di conseguire l'abilitazione professionale.

1.5 Le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore
Al fine di rendere coerenti e tendenzialmente omogenei i requisiti formativi per l'accesso professionale all'attività sul territorio nazionale, la legge 174/2005 stabilisce all'art. 4, comma 1, che le Regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. In base a tale disposizione in data 29 marzo 2007 è stato adottato un Accordo nazionale tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, (Rep. Atti n. 65/CSR). Sulla base dei contenuti e degli obiettivi dei documenti citati, l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione dello standard professionale della figura dell'acconciatore tiene conto delle seguenti esigenze:
- definire uno standard professionale omogeneo sul territorio nazionale quale riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonchè nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- garantire che ai fini dell'abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- riconoscere la certificabilità delle competenze ed assicurare la spendibilità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale.
Secondo tale Accordo lo standard professionale per l'acconciatore:
- viene definito da quegli elementi essenziali, in termini di competenze, necessari e sufficienti ad identificare e connotare la figura, indipendentemente da contesti operativi specifici, aziendali o territoriali, e rappresenta "il minimo" al di sotto del quale l'acconciatore non puó definirsi tale;
- viene articolato in competenze per aree di attività, capacità/abilità e conoscenze, e costituisce il riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione professionale attivati secondo standard formativi.
In tale ottica:
- gli standard formativi non vengono specificati nell'Accordo perchè rinviati alla regolamentazione dei sistemi di formazione professionale di competenza esclusiva di Regioni e Province Autonome (attinenti ai requisiti e gli elementi connotativi dei percorsi di apprendimento formale, tipici dei sistemi di istruzione e di formazione professionale, nei quali sono regolati percorsi e modalità di apprendimento anche diversi, siano essi di istruzione, di formazione professionale o di esperienza lavorativa);
- l'Accordo non interviene su competenze delle singole Regioni quali gli aspetti strutturali dei percorsi formativi e l'articolazione dei moduli formativi, l'individuazione di obiettivi e contenuti formativi, la definizione delle metodologie didattiche, i requisiti per i soggetti erogatori (accreditamento) e le modalità di programmazione dell'offerta formativa a scala territoriale. In conformità all'Accordo le Regioni hanno già adottato proprie disposizioni mirate a stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonchè gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, predisponendo gli appositi corsi di qualificazione, di specializzazione, di formazione teorica e di riqualificazione professionale. In alcuni casi sono state anche valorizzate le Commissioni Provinciali per l'Artigianato alle quali restano attribuiti compiti di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative e con esperienze lavorative qualificate, ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione o, anche, della partecipazione ai corsi di formazione teorica integrativa del periodo di inserimento lavorativo.

1.6 L'esercizio dell'attività in forma di impresa. Il responsabile tecnico.
L'art. 2 della legge n. 174/05 dispone con chiarezza che l'attività professionale di acconciatore è "esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti" e che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. In via specifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 6 agosto 2012, n. 147, recante l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno, integrando e rafforzando quanto già previsto dalla legge n. 174/05, afferma che il responsabile tecnico "garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività." Le disposizioni citate prevedono dunque espressamente che l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore puó essere svolto mediante la costituzione dell'impresa in una delle varie forme previste dalle norme vigenti, vale a dire in forma di impresa individuale o mediante costituzione di una società (di persone o di capitali). L'impresa cosí costituita, secondo i casi, puó essere esercitata:
a) in modo conforme ai requisiti di qualifica artigiana con la relativa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, nel qual caso il titolare artigiano individuale ovvero un socio partecipante al lavoro in caso di società artigiana, dovrà essere in possesso personalmente dell'abilitazione professionale;
b) oppure in forma di impresa non artigiana, quindi, in senso civilistico, come impresa di natura "industriale", da iscrivere al Registro delle imprese, nel qual caso, sia per l'impresa individuale, sia per l'impresa societaria, è comunque necessario designare un responsabile tecnico professionalmente qualificato, ad esempio (ed è il caso ricorrente) nella persona di un dipendente dell'impresa; tale previsione, peraltro, non costituisce una novità in quanto già nella precedente legislazione (di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142) si prevedeva che nel caso di imprese diverse da quelle artigiane, la qualificazione professionale dovesse essere posseduta dalla persona che assumeva "la direzione dell'azienda", vale a dire da un "direttore tecnico" normalmente in qualità di dipendente del cd. salone o istituto di bellezza.

1.7 Sede e modalità di esercizio
La norma riconosce in via di principio la facoltà di esercizio dell'attività "presso il domicilio dell'esercente" ovvero "presso la sede designata dal cliente", rinviando ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale e dalla relativa regolamentazione, anche comunale (art. 2, comma 3). Viene ammessa anche la possibilità di esercitare l'attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Laddove l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente (come nel caso frequente dell'abitazione del titolare contigua ai locali adibiti all'attività professionale) apposite disposizioni regionali e comunali prevedono che i locali e gli ambienti di lavoro in cui si esercita l'attività devono risultare separati da quelli adibiti a civile abitazione e muniti di appositi servizi a disposizione esclusiva del laboratorio e che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza. Qualora determinate prestazioni siano svolte presso la sede designata dal cliente la regolamentazione comunale puó prevedere apposite condizioni come nei casi di malattia o impedimento grave del cliente, o presso circoli privati, comunità, palestre e simili, ovvero in occasione di manifestazioni di moda, dello spettacolo o dello sport, o anche a fini didattici o promozionali.

1.7.1 Vendita di prodotti cosmetici e di beni accessori
In merito ai criteri ed alle modalità di esercizio dell'attività la norma nazionale, oltre a quanto sopra indicato, prevede che i trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti e stabilisce che le imprese, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, "inerenti" ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni previste per l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio. Quest'ultima disposizione (art. 2, comma 5, secondo periodo della legge n. 174/05) con specifico riguardo al settore dell'acconciatura integra alcune precedenti disposizioni applicabili in genere alle imprese artigiane (previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l'artigianato, e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma – "Bersani" – del settore commerciale) in base alle quali le imprese artigiane venivano esonerate dall'applicazione delle norme relative alla disciplina del commercio per la fornitura al committente dei beni accessori occorrenti per l'esecuzione delle opere o la prestazione del servizio. La norma in esame prevede un esonero che riguarda tutte le imprese di acconciatura, non solo quelle con qualifica artigiana, in modo da consentire una maggiore semplificazione e flessibilità dell'attività imprenditoriale, senza sottoporla ai vincoli della legislazione commerciale. Si tratta, comunque, di una facoltà condizionata da alcune modalità:
- la facoltà è ammessa solo nei confronti della "clientela" (si tratta di una indicazione astratta che, nella pratica applicazione, puó provocare qualche dubbio: l'essenziale è che l'acconciatore non svolga un'attività di vendita nei confronti di qualsiasi acquirente occasionale ma che fornisca tali prodotti solo nei confronti della propria clientela, anche se non fissa, vale a dire a quei soggetti che si rivolgono all'acconciatore per l'effettuazione dei relativi servizi alla persona);
- deve trattarsi di "prodotti cosmetici, parrucche e affini, o di altri beni accessori" (quali parrucche, toupet, posticci ed affini, o, comunque, accessori e complementari all'acconciatura, anche di varia natura e finalità, come nei casi di oggetti di decorazione, abbellimento o integrazione dell'acconciatura, a volte anche di un certo valore);
- tali prodotti devono essere "inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati", quindi possono essere forniti sia per la continuazione di trattamenti servizi in corso, sia indipendentemente dalla contestuale prestazione del trattamento o del servizio; anche tale indicazione deve essere applicata secondo buon senso e razionalità: per cui, ad esempio, una eventuale fornitura, magari reiterata, di una quantità di prodotti sproporzionata rispetto ai "servizi e trattamenti effettuati" nei confronti di uno specifico cliente, potrebbe sconfinare nel concetto di attività commerciale autonoma; cosí, laddove venisse fornita una tipologia di prodotti affini, accessori o complementari del tutto estranea ai "servizi e trattamenti effettuati" nei confronti di uno specifico cliente, anche in tal caso si potrebbe configurare un'attività commerciale in senso autonomo. Va evidenziato, in particolare, che la norma non prevede limiti quantitativi (ad es. fatturato o importo IVA) per lo svolgimento di tali atti di vendita o cessione in rapporto al valore dei servizi di acconciatura. In sostanza, in base alla formulazione della norma non è possibile definire in astratto una soluzione valida per tutti i casi concreti, nè risulta possibile determinare in via generale criteri quantitativi o di calcolo per individuare soglie massime entro le quali avvalersi in modo legittimo della facoltà di vendita ammessa dalla legge senza dover ottemperare agli adempimenti della specifica legislazione sul commercio. Ció discende dalla natura e dalla finalità della norma in esame la quale, nell'impostazione del provvedimento, assume la connotazione di principio generale di semplificazione e di agevolazione, di cui le imprese hanno facoltà di avvalersi con tutte le necessarie cautele, nel rispetto delle condizioni indicate in via astratta dalla norma stessa. Infine va evidenziato come la disposizione citata risulti più ampia rispetto a quella espressamente dettata con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, sulla disciplina dell'attività di estetista, ove, all'art. 7, viene previsto che "alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative" alle iscrizioni ed alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciali. Tale norma, infatti, si riferisce esclusivamente alle imprese "artigiane" esercenti l'attività di estetista ed esclude dalla deroga sopra indicata tutte le imprese di estetista diverse da quelle con qualifica artigiana, quali le imprese di estetista iscritte al Registro delle imprese come imprese "industriali" o "commerciali" che, talora, sono costituite in forma di società di capitali, anche con rilevante organico aziendale, e si avvalgono di direttori qualificati, diversi dai soci, a cui sono affidate le responsabilità tecniche e professionali.

1.7.2 Collaborazione di soggetti professionalmente abilitati esterni all'impresa
Per l'effettuazione di determinati trattamenti e servizi rientranti nell'attività professionale di acconciatore, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'organico aziendale, a condizione che siano in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e che si faccia ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge (art. 2, comma 6). La norma è finalizzata a disciplinare una fattispecie concreta che rappresenta un fenomeno piuttosto diffuso nell'ambito della categoria (spesso impropriamente denominata come "affitto di poltrona"). Nella pratica, numerose imprese di acconciatura, in veste di committenti, si avvalgono di soggetti esterni, ponendo a loro disposizione una parte dei locali e delle attrezzature, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni nella propria sede, previa corresponsione di un corrispettivo per la collaborazione prestata. Il fenomeno, peraltro, ha dato luogo ad incertezze ed anche ad abusi, in quanto le relative prestazioni venivano pattuite senza forme contrattuali tipiche, comportando anche evasione fiscale, e determinando, spesso, speculazioni commerciali, ed erano, talora, affidate a soggetti privi di adeguata professionalità. Da qui era emersa l'esigenza di regolare con certezza il fenomeno. Pertanto, la norma tende a regolare in modo certo ed equilibrato la fattispecie, prevedendo che sia necessaria la formalizzazione di un apposito rapporto contrattuale, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti (prestazioni occasionali o di collaborazioni coordinate a progetto o programma), e che sia, soprattutto, salvaguardato il principio della professionalità stabilendo che i soggetti esterni che svolgano i predetti servizi presso un'impresa di acconciatura siano inderogabilmente in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

1.7.3 La collaborazione fra attività di acconciatore ed attività di estetista
Riguardo ai rapporti intercorrenti fra l'attività di acconciatore e quella di estetista, ai fini dell'esercizio delle rispettive imprese, la Legge n. 174/05, all'art. 2, comma 7, prevede che: "L'attività professionale di acconciatore puó essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività." Inoltre, l'art. 7 (al comma 7, ultimo periodo) stabilisce che le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi di propria competenza, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. In sostanza, tali norme riconoscono all'impresa di acconciatore la possibilità di svolgere direttamente, nell'ambito dell'oggetto principale della propria attività e senza dover soddisfare i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/90, le sole prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico; mentre, al contempo, precludono all'impresa di acconciatore di svolgere in via principale l'attività di estetista nella sua interezza, neppure avvalendosi a tal fine di un soggetto professionalmente qualificato ai sensi della legge n. 1/90. Le forme di collaborazione ammesse dalla norma fra le due categorie professionali consistono rispettivamente nell'esercitare le due attività in forma di imprese distinte nell'ambito della medesima sede, ovvero nel costituire una società nelle varie forme previste dalla legge, rispettando le norme legislative e regolamentari vigenti per ogni singola attività professionale, anche con riferimento all'organizzazione dei locali (tali disposizioni abrogano implicitamente l'art. 9 della legge n. 1/90, sulla disciplina dell'attività di estetista, attinente alla medesima materia, che aveva provocato alcuni dubbi di interpretazione in sede di applicazione). In sostanza le disposizioni citate hanno inteso attribuire alle due categorie in questione pari dignità professionale ed imprenditoriale.

1.8 L'insediamento delle imprese di acconciatura e di estetista. Competenze delle regioni e dei comuni
In conformità ai principi previsti dalla revisione della Costituzione, la legge n. 174/05 (art. 4), oltre alla definizione dei contenuti tecnico-culturali ai fini dell'abilitazione professionale, ha previsto l'attribuzione di apposite potestà legislative programmatorie alle Regioni mirate a favorire lo sviluppo del settore, in funzione del conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio (orari, prezzi, pubblicità);
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza ed alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore. In particolare la norma prevista dall'articolo 2 stabilisce in via di principio che l'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale ed in osservanza delle vigenti norme sanitarie (art. 2). Tale disposizione deve essere ricollegata a quella prevista dall'art. 4, concernente le competenze delle Regioni, ove viene previsto che, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni della nuova legge, le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore definendo anche i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni. Fra le varie finalità che le norme regionali sono mirate a conseguire figura, in via specifica, quella di prevedere, con il coinvolgimento degli Enti locali (fra cui gli stessi Comuni) "una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività".

1.8.1 La semplificazione per l'avvio dell'attività mediante la SCIA (già DIA)
Al riguardo la materia è stata sottoposta, come noto, ad una prima revisione da parte dei provvedimenti del Governo (Manovra "Bersani") adottati con il Decreto-legge n. 7/07, convertito con modificazioni nella legge n. 40/07, in tema di liberalizzazioni di alcune attività economiche, fra le quali figurano le norme sulle attività professionali di acconciatore e di estetista. In via specifica la norma introdotta dall'art. 10, comma 2, del DL. n. 7/07, concernente le attività di acconciatore e di estetista, parzialmente integrata dalla legge di conversione n. 40/07, aveva stabilito che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, (e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1) fossero soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esistente, oppure al comune territorialmente competente, e che non potessero più essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonchè al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Tale norma ha comunque mantenuto fermo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, ed ha ribadito l'obbligo della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Si tratta di una rilevante modificazione con la quale è stata semplificata la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione comunale relativa all'attività di acconciatore e di estetista, coordinandola con le norme generali in materia di semplificazione dell'avvio delle attività d'impresa (di cui all'art. 19 della legge n. 241/'90) e sostituendola in tal senso con una dichiarazione del soggetto interessato. Al riguardo va ricordato che la norma originaria in materia di DIA stabiliva che l'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente e che, contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne doveva dare comunicazione all'amministrazione competente. La disciplina generale in materia di DIA è stata successivamente modificata da alcune disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 (di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) la quale (art. 49, comma 4-bis) ha riformulato il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con la nuova rubrica: "Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA" che ha preso il posto della "dichiarazione di inizio attività - DIA". Le modifiche legislative intervenute sono state espressamente citate dal Decreto legislativo n.59/2010, come modificato dal Decreto legislativo correttivo n. 147/2012, per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE sulla prestazione dei servizi nel mercato interno: tale Decreto, confermando sostanzialmente quanto previsto dalla legge n. 174/05 e coordinando il testo con le disposizioni sopravvenute in materia, ribadisce che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA, precedentemente denominata DIA – Dichiarazione di Inizio di Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. In base a tale disciplina, la dichiarazione del soggetto, corredata dalle necessarie autocertificazioni, certificazioni o attestazioni, viene presentata, in luogo di una formale richiesta, alla Pubblica Amministrazione competente (nel caso in esame al Comune) e la stessa dichiarazione sostituisce la formale autorizzazione. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni previgenti, l'attività oggetto della segnalazione puó essere iniziata dalla data della sua presentazione all'amministrazione competente e senza dover dare apposita comunicazione della data di effettivo inizio dell'attività (cd. Comunicazione di Inizio di Attività – CIA secondo la procedura della DIA differita), introducendo cosí una rilevante semplificazione del procedimento. In conformità alle disposizioni sopra richiamate diverse leggi regionali hanno previsto che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 174/05, è sostituita dalla SCIA (non più DIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti. Tale previsione sta a significare che la SCIA deve essere corredata da una documentazione che attesti il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore non necessariamente e solamente in capo al soggetto che presenta la SCIA (nel qual caso il medesimo soggetto, in qualità di artigiano individuale o di socio artigiano, sarebbe titolare o socio di impresa con qualifica artigiana), ma anche nell'ipotesi in cui il soggetto interessato intenda organizzare l'attività in forma di impresa non artigiana, avvalendosi di un responsabile tecnico da designare nella persona di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa in possesso della relativa abilitazione professionale, nel qual caso il soggetto medesimo dovrebbe documentare contestualmente alla SCIA (o entro appositi termini) il possesso di tale abilitazione in capo al responsabile tecnico designato. Apposite norme regionali regolano i casi di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, per i quali viene normalmente previsto che il subentrante è tenuto ad effettuare la relativa SCIA al Comune competente indicando, laddove necessario, il nominativo del soggetto designato in possesso dell'abilitazione professionale.

1.8.2 Liberalizzazione e programmazione territoriale
Per quanto concerne la preclusione della possibilità di subordinare l'attività al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonchè al "rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale", si possono evidenziare brevemente alcune osservazioni. Considerato il tenore piuttosto drastico della norma, adottata in base alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" ed in conformità alle disposizioni sancite a livello europeo, il margine di potestà legislativa e regolamentare in capo alle Regioni ed ai Comuni si è ridotto in modo significativo. In tal senso alcune Regioni hanno definito in via generale alcune funzioni da attribuire ai Comuni i quali, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, al fine di favorire condizioni di equilibrio nella fruibilità e qualità dei servizi da parte del consumatore, possono adottare criteri di programmazione volti ad assicurare lo sviluppo del settore. In alcuni casi viene previsto l'indirizzo mirato a privilegiare l'insediamento delle micro imprese di acconciatura nei centri storici ed urbani, nelle zone rurali e di montagna, nonchè nei centri di minore consistenza demografica. Varie disposizioni regionali prevedono che i Comuni, sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative della categoria degli acconciatori, possano adottare appositi regolamenti che prevedono in particolare:
a) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, le superfici minime, le destinazioni d'uso ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;
b) i requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di acconciatore, nonchè le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
c) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
d) la disciplina degli orari, della pubblicità ed il calendario dei giorni di apertura prevedendo anche forme articolate di chiusura degli esercizi secondo criteri differenziati fra le varie zone e frazioni urbane, nonchè l'osservanza di chiusura nelle giornate domenicali e festive agli effetti religiosi e civili.
e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA, per la sospensione e la cessazione dell'attività;
g) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale.

1.9 Sistema sanzionatorio
L'art. 5 della legge n. 174/05 prevede l'introduzione di un apposito sistema sanzionatorio stabilendo che nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla nuova disciplina, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Da parte delle Regioni sono state adottate diverse disposizioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio individuando, in alcuni casi, anche una graduazione delle sanzioni per le singole violazioni come nei casi di: esercizio senza l'abilitazione professionale, forme ambulanti o di posteggio, mancata presentazione della SCIA, omessa esposizione delle tariffe, degli orari e dei turni, mancata osservanza di orari e turni. Inoltre diverse disposizioni regionali attribuiscono ai comuni l'attività di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, facendo salve le competenze delle ASL in materia di igiene, sanità, sicurezza e salute. In tal senso viene attribuita ai Comuni la facoltà di sospendere l'attività o, in alcuni casi, di disporne la cessazione, a seguito della violazione delle disposizioni vigenti.

1.10 Norme transitorie La disciplina transitoria (art. 6) aveva disposto che:
a) i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge fossero in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna , vale a dire della qualificazione professionale conseguita secondo i diversi percorsi previsti dalla precedente legislazione e tenuto conto di quanto risultante dall'autorizzazione comunale, avevano titolo ad assumere di diritto la qualifica di acconciatore e venivano equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della nuova disciplina;
b) i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge risultassero intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate ai sensi della precedente legislazione per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, avevano diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. In particolare la norma prevedeva che dalla data di entrata in vigore della legge le autorizzazioni comunali sarebbero state rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore. Per quanto concerne la figura del barbiere la norma aveva previsto che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendessero ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore, fossero tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'abilitazione professionale in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale biennale;
c) a sostenere direttamente l'esame tecnico-pratico previsto per il conseguimento dell'abilitazione professionale. Comunque, nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, fossero in possesso della qualifica di barbiere ed esercitassero, o avessero in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, era garantito il diritto di continuare a svolgere la propria attività. Per quanto concerne coloro che avessero maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, veniva prevista la possibilità di ammissione a sostenere direttamente l'esame tecnico-pratico di abilitazione, previa frequenza del corso di riqualificazione professionale previsto per i barbieri. Il citato corso poteva essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. Apposite norme per regolare criteri, modalità e procedure sono state emanate dalle Regioni e dai comuni, in base alla loro autonoma potestà legislativa e regolamentare. Infine l'art. 7 della legge, concernente il termine di applicazione della precedente legislazione in materia – vale a dire la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 – ha stabilito che tali disposizioni continuassero ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei nuovi principi di disciplina. Tale disposizione, ai fini della continuità e della ultrattività della precedente disciplina, ha posto la condizione che le medesime disposizioni (che in varie situazioni sono state regolate in modo più specifico e dettagliato da norme regionali e regolamenti comunali) fossero compatibili con la nuova disciplina di principio. In tal senso, durante la fase transitoria sono rimaste in vigore diverse previsioni della precedente legislazione come le norme concernenti il rilascio delle autorizzazioni comunali fino alla loro sostituzione con la procedura mediante presentazione della SCIA, l'accertamento e la certificazione da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici utilizzati, le prescrizioni dei regolamenti concernenti l'esposizione di orari e tariffe, ed altre. La situazione transitoria ha provocato un forte impatto sulla posizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge statale, frequentassero i corsi pendenti di formazione professionale o non avessero ancora completato i precedenti periodi di attività lavorativa qualificata o di apprendistato, nel senso che in numerose situazioni le precedenti esperienze formative e lavorative non sono state considerate utili ai fini di conseguire la nuova abilitazione professionale di acconciatore. Tuttavia diverse disposizioni regionali hanno regolato tali situazioni mantenendo l'applicazione delle precedenti norme sulle modalità di acquisizione della qualificazione professionale fino all'adozione delle deliberazioni necessarie per definire le nuove attività formative, oppure anche stabilendo che i soggetti che avessero iniziato percorsi lavorativi o formativi sotto la precedente disciplina potessero terminare tali periodi e sostenere direttamente il nuovo esame di abilitazione professionale.
Allegato n.1
LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 (pubblicata nella GU n. 204 del 2 Disciplina dell'attività di acconciatore La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI
1. La presente legge reca i princípi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonchè la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa conprovvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonchè in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L'attività di acconciatore puó essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, cge vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le dipsosizione contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successie modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatore puó essere svolta unitamente a anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al commma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ARTICOLO 3 ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire professionale previo superamento di un esame tecnico loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto pre-inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui al anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare del lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attività professionale di acconciatore puó essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro del'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

ARTICOLO 4 COMPETENZE DELLE REGIONI
1. In conformità ai princípi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionALE.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princípi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coninvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanza pubblica.

ARTICOLO 5 SANZIONI
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 NORME TRANSITORIE
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui al 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma puó essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

ARTICOLO 7 TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
1.11 Contatti informativi
CNA Benessere e Sanità - Piazza Mariano Armellini, 9A - 00162 Roma
Tel. 06 44188262 - Fax 06 44188465
Confartigianato Acconciatori - Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
Tel. 06 70374212 - Fax 06 77202872
A cura di: Camera italiana dell'Acconciatura - Via Accademia 33 - 20131 Milano

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